Art. 133
AllegatoCapo III

Art. 133

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In vigore dal 1 lug 2002
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 gennaio 1988, n. 34 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'art. 1 della citata legge 26 luglio 1984, n. 407, e' stabilita nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: L. 1.800; b) fino a dodici chilometri: L. 3.300; c) fino a diciotto chilometri: L. 4.500; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 950." Ha altresi' disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "La indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall' art. 142, quinto comma, e' corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 480 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.200 e di L. 1.800."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-133