Art. 12
AllegatoCapo II

Art. 12

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In vigore dal 1 mar 1960
Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, svolto il tema, senza apporvi la firma od altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande; scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ad un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza; questi appone trasversalmente sul lembo e sulla restante parte della busta la propria firma e la data della consegna. Ogni giorno, al termine della prova, tutte le buste vengono raccolte impieghi suggellati e firmati da un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario. Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti giornalmente, impiego raccomandato, alla Commissione esaminatrice dai singoli Comitati di vigilanza per il tramite del presidente della Corte di appello.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-12