Art. 112
AllegatoTitolo SECONDO

Art. 112

174 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente è punita con la censura, salvo quanto dispone l' per il caso di recidiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-112