Art. 105
AllegatoTitolo SECONDO

Art. 105

167 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte di appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonché all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede. L'ufficio unico presso la Corte di appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-105