Art. 103
AllegatoTitolo SECONDO

Art. 103

165 / 189
In vigore dal 1 mar 1960
L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel Comune ove ha sede l'ufficio cui è addetto e non può allontanarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio; in caso di inosservanza incorre nella sospensione disciplinare. Il presidente della Corte di appello, per rilevanti ragioni, può autorizzare l'ufficiale giudiziario a risiedere in altro Comune del mandamento ove ha sede l'ufficio, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-103