Art. 1
AllegatoTitolo PRIMO

Art. 1

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In vigore dal 1 ago 1975
Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. È fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-1