Art. 9
StatutoTitolo II

Art. 9

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In vigore dal 8 lug 1960
Il Consiglio direttivo si compone: a) del direttore che lo presiede; b) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo; c) del coordinatore tecnico dell'istituto; d) di professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, semprechè insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico, e possono essere rieletti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-9