Art. 8
StatutoTitolo II

Art. 8

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In vigore dal 8 lug 1960
Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto; b) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche del presente statuto; c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo a norma dell'; d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto; e) delibera, entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi di insegnamento; f) delibera, su proposta del direttore, e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del coordinatore tecnico, scelto fra i professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato; g) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto; h) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; i) provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo, alla redazione ed alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente; l) delibera sulla partecipazione a viaggi di Istruzione all'estero ed alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali; m) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonché i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo del presente statuto; n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state demandate dal presente statuto. Il Consiglio d'amministrazione è convocato ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di giugno e di novembre, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, e straordinariamente ogniqualvolta il direttore lo ritenga opportuno. Il direttore annualmente, o quando lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto, riferisce al Consiglio di amministrazione sull'andamento dell'Istituto. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno metà dei consiglieri oltre il direttore dell'Istituto. Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Università e gli Istituti superiori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-8