Art. 6
StatutoTitolo II

Art. 6

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In vigore dal 8 lug 1960
Il direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio; c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici; d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio del professori; e) dà esecuzione alla deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione e, rispettivamente, al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del coordinatore tecnico, sentito il parere del Consiglio direttivo: g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dei regolamenti interni. In caso di assenza o di impedimento il direttore può delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo. Il direttore può delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-6