Art. 54
StatutoTitolo IX

Art. 54

53 / 53
In vigore dal 8 lug 1960
Per quanto non previsto dal presente statuto si la richiamo alle disposizioni legislative o regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-54