Statuto›Titolo IX
Art. 54
53 / 53In vigore dal 8 lug 1960
Per quanto non previsto dal presente statuto si la richiamo alle disposizioni legislative o regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-54