Statuto›Titolo IX
Art. 53
52 / 53In vigore dal 8 lug 1960
Il servizio amministrativo e le prestazioni del personale subalterno sono assicurati dalla provincia o dal comune di Torino; così pure, fino a quando l'Istituto non avrà sede ed Impianti propri, i locali per il funzionamento della direzione e della segreteria, nonché gli impianti per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-addestrativi saranno assicurati dalla provincia o dal comune di Torino: e le lezioni teoriche si svolgeranno nelle aule degli Istituti universitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-53