Art. 5
StatutoTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 8 lug 1960
Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo. Dura in carica per un triennio accademico e può essere rieletto. Al direttore dell'Istituto è attribuita un'indennità di carica fissata dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-5