Art. 45
StatutoTitolo VII

Art. 45

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In vigore dal 8 lug 1960
Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e soprattasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-45