Art. 44
StatutoTitolo VII

Art. 44

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In vigore dal 8 lug 1960
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi noti ha diritto alla restituzione delle tasse e soprattasse pagate.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-44