Statuto›Titolo VII
Art. 44
44 / 53In vigore dal 8 lug 1960
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi noti ha diritto alla restituzione delle tasse e soprattasse pagate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-44