Statuto›Titolo VII
Art. 43
43 / 53In vigore dal 8 lug 1960
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'istituto che non potrà essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-43