Art. 42
StatutoTitolo VII

Art. 42

42 / 53
In vigore dal 8 lug 1960
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono: a) ammonizione; b) rimprovero scritto; c) interdizione temporanea da uno o più corsi; d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni; e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni d'esame. L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa. Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito lo studente nella sua discolpa. Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore. L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso. Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-42