Art. 41
StatutoTitolo VII

Art. 41

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In vigore dal 8 lug 1960
L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo. Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli del presente statuto e dalle norme vigenti nell'Università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-41