Art. 32
StatutoTitolo V

Art. 32

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In vigore dal 8 lug 1960
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti, secondo le modalità dei precedenti , a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, necessaria per un insegnamento di grado superiore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-32