Art. 27
StatutoTitolo IV

Art. 27

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In vigore dal 8 lug 1960
L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione. Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-27