Art. 24
StatutoTitolo IV

Art. 24

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In vigore dal 8 lug 1960
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive, vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi. Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non più di 30 allievi ciascuno. Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginnastiche di cui sono dotate le scuole cittadine.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-24