Art. 23
StatutoTitolo IV

Art. 23

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In vigore dal 8 lug 1960
Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali. Il Consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-23