Statuto›Titolo IV
Art. 23
23 / 53In vigore dal 8 lug 1960
Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali. Il Consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-23