Art. 2
StatutoTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 8 lug 1960
L'Istituto superiore di educazione fisica è di grado universitario ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nel limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica Istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo ai provvederà mediante incarichi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-2