Art. 18
StatutoTitolo III

Art. 18

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In vigore dal 8 lug 1960
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva. Essi si distinguono in due gruppi: a) scientifico-culturale; b) tecnico-addestrativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-18