Art. 17
StatutoTitolo III

Art. 17

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In vigore dal 8 lug 1960
Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere il necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnicoaddestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-17