Statuto›Titolo III
Art. 16
16 / 53In vigore dal 8 lug 1960
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la Idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisicosportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.
La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:
a) alla Sottocommissione per la visita medica;
b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisica;
c) alla Sottocommissione per la prova scritta.
Le Sottocommissioni, ove sia opportuno, potranno suddividersi in collegi distinti, ognuno dei quali costituito da almeno tre componenti.
La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria lino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-16