Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 lug 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Veduta la domanda presentata in data 2 maggio 1959 dal presidente del Comitato promotore della creazione, in Torino, di un Istituto superiore di educazione fisica, per ottenere il riconoscimento giuridico ed il pareggiamento dell'Istituto medesimo, ai sensi degli della citata legge n. 88; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . È approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino, addì 30 aprile 1959, fra gli enti morali in essa indicati per la istituzione e il mantenimento, nella città di Torino, di un Istituto superiore di educazione fisica.
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