Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 apr 1960
L'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti. La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall' del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1360#art-3