Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 7
7 / 26In vigore dal 26 apr 1960
Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) sul programma di azione da svolgere;
b) sull'ordinamento del servizio di monta nella circoscrizione dell'Istituto;
c) sull'entità delle tasse di monta;
d) sulla razione che deve essere somministrata agli stalloni;
e) sulla rimonta e sulla riforma annuale degli stalloni;
f) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sulle variazioni delle singole voci di entrata e di spesa del bilancio preventivo;
g) sugli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;
h) su ogni altro argomento che il presidente o il Collegio dei revisori ritengano di sottoporre al suo esame.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-7