Art. 7
Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 7

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In vigore dal 26 apr 1960
Il Consiglio di amministrazione delibera: a) sul programma di azione da svolgere; b) sull'ordinamento del servizio di monta nella circoscrizione dell'Istituto; c) sull'entità delle tasse di monta; d) sulla razione che deve essere somministrata agli stalloni; e) sulla rimonta e sulla riforma annuale degli stalloni; f) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sulle variazioni delle singole voci di entrata e di spesa del bilancio preventivo; g) sugli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare; h) su ogni altro argomento che il presidente o il Collegio dei revisori ritengano di sottoporre al suo esame.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-7