Art. 4
Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 4

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In vigore dal 26 apr 1960
Gli Istituti traggono i mezzi per il loro funzionamento: a) dai proventi dei beni patrimoniali; b) dalle entrate di gestione; c) da contributi governativi, di altri enti o di privati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-4