Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 4
4 / 26In vigore dal 26 apr 1960
Gli Istituti traggono i mezzi per il loro funzionamento:
a) dai proventi dei beni patrimoniali;
b) dalle entrate di gestione;
c) da contributi governativi, di altri enti o di privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-4