Art. 18
Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 18

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In vigore dal 26 apr 1960
Per ottenere l'istituzione di nuove stazioni di monta, le Amministrazioni comunali devono presentare domanda entro il 30 novembre alla Direzione dell'Istituto incremento ippico, assumendo gli impegni di cui all'. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità degli stalloni e alle esigenze ippiche della zona. Per constatate necessità dell'ippicoltura di determinate zone, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre l'istituzione di nuove stazioni di monta pubblica, ordinarie e selezionate. Le Amministrazioni comunali, in base a quanto disposto dall'art. 91 lettera G) n. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, includeranno tra le spese obbligatorie quelle per la somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei locali stessi.
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