Art. 13
Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 13

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In vigore dal 26 apr 1960
All'espletamento dei servizi degli Istituti di incremento ippico è adibito il personale dei ruoli organici istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1955, n. 1298, e la cui composizione è indicata dai quadri 15-B, 53 e 73 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Gli Istituti non possono assumere personale proprio. Il servizio di profilassi e cura degli stalloni viene affidato ad un veterinario e le relative prestazioni sono liquidate di volta in volta mediante pagamento degli onorari professionali. Sono fatte salve le situazioni in atto diverse da quelle come sopra stabilite, sino alla cessazione dei relativi rapporti contrattuali.
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