Art. 1
Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 1

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In vigore dal 26 apr 1960
Statuto degli Istituti incremento ippico e norme di funzionamento delle relative stazioni di monta equina . Gli Istituti incremento ippico hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-1