Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, che istituisce i consorzi per i depositi cavalli stalloni; Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 966, che approva le norme di funzionamento dei consorzi suddetti; Visto il regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166, che reca ulteriori disposizioni sui depositi cavalli stalloni; Visto l'art. 91, lettera g), n. 6), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1011, che apporta modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dei depositi cavalli stalloni; Vista la legge 30 giugno 1954, n. 549, concernente la riforma dei depositi cavalli stalloni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, con il quale i depositi cavalli stalloni assumono la nuova denominazione di Istituti incremento ippico; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Sono approvati lo statuto degli Istituti incremento ippico e le norme di funzionamento delle relative stazioni di monta equina nel testo allegato al presente decreto composto di n. 26 articoli e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - RUMOR - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 179. - VILLA
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