Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale fu approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio e arti di Milano;
Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711; 21 gennaio 1935, n. 168; 1 marzo 1937, n. 257 e il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1947, numero 161, con i quali furono apportate variazioni alla tariffa dei diritti di accesso del pubblico alla Borsa valori di Milano;
Vista la deliberazione in data 10 settembre 1959, n. 947, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
I diritti per l'accesso del pubblico ai recinti della Borsa valori di Milano spettanti alla locale Camera di commercio, industria e agricoltura, sono stabiliti nella seguente misura:
permessi giornalieri............. " 300
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 1959
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 62. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1343#art-1