Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 29 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440; Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972; Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Nella tabella B, annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, il programma di esame per la classe LIV, musica e canto corale, è sostituito dal programma allegato al presente decreto: Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 41. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-05;1356#art-1