Art. 9
StatutoTitolo I

Art. 9

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In vigore dal 17 mag 1960
I libretti di iscrizione che risultino comunque manomessi o alterati sono dichiarati nulli e lo studente è sottoposto a procedimento disciplinare.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-9