Statuto›Titolo I
Art. 6
6 / 39In vigore dal 17 mag 1960
Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponde come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattasi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico.
L'efficacia di corsi pareggiati può essere attribuita solo ai corsi liberi che abbiano orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali e rispondano alle prescrizioni dell'art. 59 del regolamento generale universitario.
Contro il giudizio della Facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-6