Statuto›Titolo III
Art. 30
30 / 39In vigore dal 27 nov 1966
Lo studente non può essere ammesso all'esame di Fisiologia generale I se non ha superato gli esami di Anatomia umana, Fisica, Chimica organica; all'esame di Scienza dell'alimentazione se non ha superato Fisiologia generale II; agli esami di Chimica organica e Mineralogia se non ha superato Chimica generale ed inorganica; all'esame di Fisiologia generale II se non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di Chimica biologica se non ha superato Chimica organica; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato gli esami di Anatomia umana e di Zoologia I.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 23 gennaio 1963, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'art. 30, contenente norme relative alle propedeuticita' delle materie del corso di laurea in scienze naturali e' integrato nel senso che l'insegnamento di "Zoologia" deve intendersi "Zoologia I"".
- Il D.P.R. 20 settembre 1966, n. 924 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'elenco delle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze naturali il posto del soppresso insegnamento di "Biologia delle razze umane" e' preso dall'insegnamento di "Genetica umana". Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti propedeuticita': "Lo studente non puo' essere ammesso: all'esame di "Istochimica" se non ha superato quelli di "Anatomia umana" e di "Chimica organica"; all'esame di "Endocrinologia comparata" se non ha superato quelli di "Zoologia generale", di "Zoologia sistematica" e di "Anatomia comparata".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-30