Art. 3
StatutoTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 17 mag 1960
Il direttore dell'istituto è il professore di ruolo che impartisce l'insegnamento da cui l'istituto medesimo trae la denominazione. In mancanza di tale professore, e in ogni caso in cui facciano parte dell'istituto più professori di ruolo, il direttore è nominato dal rettore, su designazione del Consiglio di Facoltà, e può essere confermato. Le nomine e le conferme sono fatte per un biennio accademico. Il professore cessa dalla carica di direttore, qualora cessi di far parte della Facoltà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-3