Art. 29
StatutoTitolo III

Art. 29

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In vigore dal 27 nov 1966
La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze naturali è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica; 3) Chimica generale ed inorganica; 4) Chimica organica; 5) Mineralogia; 6) Geologia; 7) Geografia; 8) Botanica (biennale); 9) Zoologia (biennale); 10) Anatomia comparata; 11) Anatomia umana; 12) Fisiologia generale (biennale); Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica fisica; 2) Chimica biologica; 3) Istologia ed embriologia; 4) Igiene; 5) Statistica; 6) Idrobiologia e pescicoltura; 7) Entomologia agraria; 8) Genetica; 9) Antropologia; 10) Paleontologia; 11) Fisiologia vegetale; 12) Patologia vegetale; 13) Geografia fisica; 14) Scienza dell'alimentazione; 15) Paleontologia umana; 16) Biologia generale; 17) Embriologia chimica e sperimentale; 18) Chimica macromolecolare; 19) Complementi di fisica generale; 20)...; 21) Meccanica dello sviluppo; 22) Ecologia; 23) Fitogeografia; 24) Citogenetica; 25) Biologia molecolare; 26) Embriologia degli invertebrati; 27) Istochimica; 28) Parassitologia; 29) Biochimica applicata; Endocrinologia comparata. Genetica umana; Analisi biologiche e di laboratorio. Gli insegnamenti biennali di Botanica, di Zoologia e di Fisiologia generale sono integrati con esercitazioni di Laboratorio e comportano un esame alla fine di ogni anno di corso. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.P.R. 18 AGOSTO 1962, N. 1392.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-29