Art. 23
StatutoTitolo II

Art. 23

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In vigore dal 17 mag 1960
Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il prescritto diploma di maturità possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in Scienze politiche o in Economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno. La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi. La norma di cui al comma precedente vale anche per gli studenti di altra Facoltà che chiedono il passaggio alla Facoltà giuridica e per gli studenti che provengono da Università estere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-23