Art. 22
StatutoTitolo II

Art. 22

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In vigore dal 17 mag 1960
Sono ammessi a frequentare i singoli istituti gli studenti della Facoltà nonché gli studenti di altra Facoltà e i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione del direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-22