Statuto›Titolo I
Art. 2
2 / 39In vigore dal 17 mag 1960
Nelle Facoltà di cui all'articolo precedente sono costituiti gli istituti scientifici secondo il criterio dell'affinità degli insegnamenti e secondo le possibilità di locali e di personale.
Scopo degli istituti è di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori.
Gli istituti possono suddividersi in laboratori o sezioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-2