Art. 15
StatutoTitolo I

Art. 15

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In vigore dal 17 mag 1960
Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-15