Art. 14
StatutoTitolo I

Art. 14

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In vigore dal 17 mag 1960
Sentiti i relatori, la Commissione può escludere dalla discussione orale il candidato quando ritenga insufficiente la dissertazione scritta o l'elaborato da lui presentato. Chiusa la discussione, il presidente della Commissione mette ai voti l'approvazione dell'esame; se l'esame risulta approvato si procede alla votazione in ordine inverso di anzianità. Registrata a verbale la votazione, il presidente, quale delegato del rettore, procede alla proclamazione a termini delle vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-14