Art. 10
StatutoTitolo I

Art. 10

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In vigore dal 17 mag 1960
La concessione di un nuovo libretto di iscrizione agli studenti minorenni viene fatta solo su domanda del padre dello studente o di chi ne fa legalmente le veci. La firma del richiedente deve essere autenticato dalle autorità competenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-10