Art. 5 · Approvazione del progetto esecutivo
Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenutaParte PRIMA

Art. 5

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Approvazione del progetto esecutivo

In vigore dal 8 apr 1960
Il progetto esecutivo deve essere presentato in originale in bollo e tre copie al competente ufficio del Genio civile, il quale accerta se la documentazione di esso sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, richiedendo, in caso contrario, il completamento degli atti, e promuove il parere del Servizio idrografico nei riguardi della portata di massima piena prevista. Per il completamento degli atti l'ufficio del Genio civile assegna agli interessati un termine. Il detto Ufficio trasmette una copia del progetto alla autorità militare competente per territorio, per accertarne la rispondenza alle eventuali clausole imposte nell'interesse della difesa nazionale in pari tempo procede all'esame del progetto stesso, che trasmetterà, in originale e copia, con una propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni di cui al successivo articolo, alla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Servizio dighe esegue le verifiche e gli accertamenti del caso e riferirà in merito al progetto dopo di che il progetto stesso è sottoposto all'esame e parere della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Servizio dighe può procedere direttamente all'approvazione dei progetti di sbarramenti di limitata importanza.
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