Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
Art. 42
34 / 52Caratteristiche e verifiche di stabilità
In vigore dal 8 apr 1960
Il profilo della sezione trasversale sarà determinato in base alle caratteristiche geotecniche dei materiali e delle miscele che si prevede di impiegare per la costruzione del rilevato e al loro sistema di costipamento nonché alle caratteristiche dei terreni di fondazione: caratteristiche che dovranno essere dedotte da prove eseguite in laboratori specializzati.
Nei progetti di massima le pendenze medie assunte per i paramenti del rilevato non potranno superare i limiti seguenti in relazione all'altezza dello sbarramento:
paramento di monte: uno di altezza
inferiore a 15 m. < su due di base;
paramento di valle: due su tre.
paramento di monte: uno su due e
tra 15 e 30 m. < mezzo;
paramento di valle: uno su due
superiori a 30 m. - per ambedue i paramenti pendenze
medie convenientemente inferiori
alle precedenti.
Il profilo dei paramenti verrà determinato in via definitiva in base ai risultati delle prove geotecniche e presenterà di regola inclinazioni decrescenti dall'alto verso il basso. Il profilo del paramento di valle potrà inoltre essere interrotto con banchine.
La pendenza massima del paramento di monte non potrà in ogni modo superare il valore di uno su due e quella del paramento di valle il valore di due su tre.
La larghezza in sommità sarà non inferiore a 3 m. per altezze fino a 15 m., a un quinto dell'altezza per altezze comprese tra 15 e 30 m. a 6 m. per altezze superiori a 30 metri.
Le verifiche di stabilità saranno effettuate per posizioni diverse del livello dell'acqua nel serbatoio e della linea di saturazione nel corpo della diga. In ogni caso saranno considerate le seguenti condizioni:
a) serbatoio vuoto a seguito di rapido vuotamento;
b) serbatoio pieno con livello al massimo invaso.
Dovrà essere dimostrato che, con il profilo assunto, il rapporto, tra le forze che si oppongono allo scorrimento e quelle che tendono a produrlo non risulti inferiore a 1,4 per ciascuna delle possibili superfici cilindriche di scorrimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-42