Art. 23 · Roccia di imposta
Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta

Art. 23

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Roccia di imposta

In vigore dal 8 apr 1960
La superficie di imposta dello sbarramento deve risultare in roccia viva, non alterata dagli agenti esterni, nè sconnessa per effetto delle operazioni di scavo. Eventuali deficienze potranno essere tollerate qualora risultino sicuramente sanabili con appropriati provvedimenti. Le caratteristiche della roccia, ed in particolare la sua deformabilità, devono essere indagate anche in profondità. L'andamento generale della superficie di imposta non deve presentare accentuate angolosità. In ogni caso saranno escluse sul fondo pendenze notevoli verso valle. Prima di iniziare il getto o la muratura, la superficie di imposta verrà ripulita con getti d'acqua e d'aria in pressione. Verranno eseguite, dove necessario, iniezioni cementizie allo scopo di consolidare la roccia e per costituire uno schermo di impermeabilizzazione. Iniezioni cementizie dovranno essere eseguite in ogni caso per la saldatura della roccia con la struttura muraria. In prossimità del paramento di monte, ed a valle dell'eventuale schermo di impermeabilizzazione, saranno di norma praticati nella roccia, a breve reciproca distanza, fori di drenaggio, che consentiranno anche la misura dell'eventuale portata di permeazione.
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