Art. 22 · Cemento, calcestruzzo, muratura di pietrame
Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta

Art. 22

14 / 52

Cemento, calcestruzzo, muratura di pietrame

In vigore dal 8 apr 1960
Per il cemento sarà adottata la qualità più adatta al tipo di sbarramento ed alle caratteristiche dell'acqua del serbatoio, tenuta presente anche l'opportunità di limitare il calore di idratazione ed il ritiro. La qualità degli inerti deve rispondere alle vigenti "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato": il loro assortimento glanulometrico verrà invece scelto nel modo più opportuno in relazione alle caratteristiche dell'opera, con dimensione massima anche superiore a quella consentita dalle norme stesse. La composizione degli impasti e le modalità della loro confezione e posa in opera dovranno essere tali da conferire al calcestruzzo ed alle malte adatti requisiti di compattezza di impermeabilità e di resistenza: meccanica, all'azione del gelo, all'azione chimica dell'acqua invasata ed agli agenti atmosferici. In sede di progetto esecutivo verrà determinato, con le norme vigenti per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, il carico di rottura a compressione a novanta giorni del calcestruzzo, confezionato con gli inerti e coi leganti che saranno adoperati, e operando su provini aventi dimensione minima pari ad almeno tre volte quella massima dell'inerte. Il carico di sicurezza sarà assunto pari ad un quinto del carico di rottura a novanta giorni e questo non dovrà in nessun caso risultare inferiore a 150 kg/cm quadri. Durante il corso dei lavori potranno essere presi in considerazione anche carichi di rottura relativi a periodi di maturazione più brevi, riportandoli però al valore a novanta giorni in base ad una correlazione sperimentale precedentemente determinata con apposite prove o, in mancanza di questa, fissata dal Servizio dighe. Per quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento, per il calcestruzzo semplice o armato si applicano le vigenti norme per le opere di conglomerato cementizio. Per la muratura di pietrame saranno richiesti: a) malte: carichi di rottura e di sicurezza come sopra prescritti per il calcestruzzo; b) pietrame: carichi di rottura su saggi cubici e secondo le tre direzioni, non inferiori a 1,5 volte il carico di rottura della malta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-22